Gli obblighi dei gestori sono i seguenti:

1. richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, il pagamento dell’imposta di soggiorno inserendola nella fattura/ricevuta del soggiorno ovvero rilasciando apposita quietanza modello Quietanza di pagamento;

2. presentare al Comune una comunicazione trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell’imposta da versare e per l’effettuazione dei relativi controlli, secondo le seguenti modalità:

  • in via telematica, utilizzando il portale “Tourist Tax” messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale collegandosi all’indirizzo internet tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=L424
  • in modalità cartacea, su modulistica predisposta dal Comune, presso gli sportelli di Esatto Spa comunicazione trimestrale;
  • in formato elettronico firmato digitalmente, su modulistica predisposta dal Comune comunicazione trimestrale, da inviare all’indirizzo PEC di Esatto Spa: esattospa_comunicazioni@legalmail.it

La presentazione di detta dichiarazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di comunicazione sono i seguenti:

  • 01 gennaio – 31 marzo;
  • 01 aprile – 30 giugno;
  • 01 luglio – 30 settembre;
  • 01 ottobre – 31 dicembre.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento.

ATTENZIONE     
La comunicazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano stati pernottamenti assoggettati all’imposta

3. versare interamente l'imposta dovuta, anche se non riscossa dall'ospite (si ricorda che il gestore è responsabile di imposta): i modelli di rifiuto al pagamento non sono più opponibili al Comune, ma possono essere utilizzati per esercitare la rivalsa sul soggetto passivo. Rimangono invariate le modalità di inserimento nella comunicazione trimestrale;

4. provvedere al riversamento al Comune delle somme riscosse entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione attraverso il portale “Tourist Tax” messo a disposizione dal Comune:

  • a mezzo del canale PagoPA direttamente dal portale;
  • tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA dopo aver elaborato direttamente tramite il portale il codice univoco per il pagamento;
  • tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA dopo aver richiesto e ricevuto da Esatto SpA il codice univoco per il pagamento nei modi e nelle forme indicate dal Regolamento;
  • presso gli sportelli di Esatto S.p.A. direttamente sul canale PagoPA attraverso una postazione PC messa a disposizione dalla società.

Guarda il video  PagoPA: cos’è e come funziona     
> Istruzioni per il pagamento

5. conservare copia di tutta la documentazione (fatture, ricevute, modelli autocertificazione, dichiarazioni, versamenti, ecc.) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell’imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

6. informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica conforme al Modello locandina fornito dal Comune (si veda in Modustica: "Tabella dei Tariffari"), che contenga indicazioni relative all’applicazione dell’imposta, all’entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;

7. trasmettere al Comune il conto giudiziale della gestione, modello 21  (si veda alla sezione Conto giudiziale della gestione - Modello 21)

 

8. Presentare la dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 

Dal 8 maggio 2023 è possibile procedere alla predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.
Dopo aver effettuato l'accesso (con Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi) gli utenti troveranno la schermata per compilare il documento all'interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa si può ricercare con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca). Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento. Il relativo modulo di controllo da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.
Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” (https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/), sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Per tutte le informazioni consultare il sito del MEF (vai) e dell'Agenzia delle Entrate o chiamare il numero verde 800863116.

PER LE LOCAZIONI BREVI il gestore della struttura ricettiva che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, oltre a dover svolgere gli adempimenti di cui alle lettere da a) a h), è responsabile del pagamento dell’imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2018 in capo ai gestori delle strutture ricettive.    
Pertanto, in qualità di responsabile del pagamento, è tenuto al pagamento dell’imposta in solido con il soggetto passivo. In caso di mancato riversamento dell’imposta alle scadenze trimestrali, è soggetto dunque anche alla sanzione del 30% prevista dall’art. 13 D. Lgs. 471/97.

Novità 2021

A seguito delle novità introdotte e recepite dalla Legge Regionale n. 6 dd. 14/05/2021 è modificato il ruolo del gestore delle strutture ricettive, degli alloggi oggetto di locazione turistica e dei soggetti che intervengono o incassano le locazioni brevi (DL 50/2017), che diventa pertanto responsabile di imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo:

il responsabile d'imposta ha l'obbligo di corrispondere l'imposta al Comune anche in assenza di versamento da parte del soggetto passivo, divenendo debitore di un'obbligazione tributaria.

Pagina aggiornata il 29 mag 2025, 10:13:23