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Comune di Trieste
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Aliquote ILIA
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Ai fini del calcolo dell'ILIA dovuta a decorrere dall'anno 2023 si applicano le aliquote che il Comune ha approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2023, rimaste invariate anche per il 2024
01/01/25
Tabella riepilogativa aliquote ILIA 2025
Adottate con deliberazione consiliare n. 63 del 09/12/2024
FATTISPECIE | ALIQUOTA | RIF. L.R. 17/2022 art. 9 |
Abitazione principale di categoria A/I-A/8-A/9 e relative pertinenze (ivi compresi fabbricati assimilati all’abitazione principale di categoria A/I-A/8-A/9) | 0,60% | comma 1 |
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) | 0,40% | comma 1 |
Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dall’abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell’art. 13 bis, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b bis) | 0,70% | comma 2 |
Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dalla abitazione principale e assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell’art. 13 bis, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b bis), di categoria da A/2 ad A/7, concesso in comodato a parente in linea retta di primo grado che lo utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. | 0,53% | comma 2 |
Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dall’abitazione principale e assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell’art. 13 bis, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b bis), locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 | 0,65% | comma 2 |
Fabbricati ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diversi dalla abitazione principale o assimilata | 1,06% | comma 3 |
Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi dalla abitazione principale o assimilata, locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 | 0,65% | comma 3 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,05% | comma 4 |
Aree fabbricabili | 0,86% | comma 6 |
Fabbricati strumentali all’attività economica | 0,86% | comma 7 |
Altri fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti | 1,06% | comma 8 |
Dal 2025 per applicare l’aliquota agevolata per la cosiddetta “prima seconda casa” occorrerà presentare apposita comunicazione, ex art. 13 bis L.R. 17/2022, attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
La comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta, esclusivamente in via telematica e rimarrà valida anche per gli anni d’imposta successivi, fino a quanto non sarà trasmessa nuova comunicazione.
La comunicazione di cui all’art. 13 bis L.R. 17/2022 va fatta per individuare il primo fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale e assimilata. La comunicazione non è la dichiarazione ai fini ILIA ex art. 13 L.R. 17/2022. Si rinvia alla sezione dedicata del portale regionale.
Esempio:
Nel caso di abitazione principale nel Comune di Trieste e altri immobili nella Regione Friuli Venezia Giulia, uno di questi oltre all’abitazione principale, può beneficiare dell’aliquota agevolata come stabilita dal Comune in cui è ubicato, solo a seguito di comunicazione come da art. 13 bis L.R. 17/2022
All’imposta dovuta per le abitazioni principali cd. di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e per i fabbricati assimilati all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, si applica la detrazione per l’abitazione principale, stabilita in euro 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER).
A decorrere dal 2024 non opera più la presunzione di strumentalità per gli immobili classati in categoria A/10, A/11, B, C/1, C/3, C/5, D prevista dall’articolo 18, comma 1, L.R. 17/2022. Pertanto dal 01/01/2024 l’aliquota per gli immobili strumentali si applica esclusivamente agli immobili aventi le caratteristiche di strumentalità e dichiarati tali dal contribuente - si veda l’art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 17/2022.
Ai fini dell’imposta si definisce fabbricato strumentale all'attività economica il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Tabelle riepilogative passate
Tabella riepilogativa aliquote ILIA 2023
adottate con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2023 rimaste invariate per il 2024
FATTISPECIE | ALIQUOTA | RIF. L.R. 17/2022 art. 9 |
Abitazione principale di categoria A/I-A/8-A/9 e relative pertinenze (ivi compresi fabbricati assimilati all’abitazione principale di categoria A/I-A/8-A/9) | 0,6% | comma 1 |
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) | 0,4% | comma 1 |
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dalla abitazione principale | 1,06% | comma 2 |
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dalla abitazione principale di categoria da A/2 ad A/7 concesso in comodato a parente in linea retta di primo grado che lo utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. | 0,53% | comma 2 |
Primo fabbricato abitativo diverso dalla abitazione principale locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 | 0,65% | comma 2 |
Fabbricati ad uso abitativo diversi dalla abitazione principale o assimilata ed ulteriori rispetto al primo fabbricato | 1,06% | comma 3 |
Fabbricati ad uso abitativo diversi dalla abitazione principale o assimilata ed ulteriori rispetto al primo fabbricato locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 | 0,65% | comma 3 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,05% | comma 4 |
Aree fabbricabili | 0,86% | comma 6 |
Fabbricati strumentali all’attività economica | 0,96% | comma 7 |
Altri fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti | 1,06% | comma 8 |
All’imposta dovuta per le abitazioni principali cd. di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e per i fabbricati assimilati all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9, si applica la detrazione per l’abitazione principale, stabilita in euro 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER).
A decorrere dal 2024 non opera più la presunzione di strumentalità per gli immobili classati in categoria A/10, A/11, B, C/1, C/3, C/5, D prevista dall’articolo 18, comma 1, L.R. 17/2022. Pertanto dal 01/01/2024 l’aliquota per gli immobili strumentali si applica esclusivamente agli immobili aventi le caratteristiche di strumentalità e dichiarati tali dal contribuente - si veda l’ art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 17/2022 (ai fini dell’imposta si definisce fabbricato strumentale all'attività economica il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).