Ravvedimento per versamenti tardivi
Ravvedimento per versamenti tardivi
Chi non versa l’IMU, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato (art.13 d.lgs.471/1997) per non incorrere nella sanzione prevista, il contribuente può spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta col medesimo codice tributo.
L’importo da versare comprende:
- importo dovuto a titolo d’imposta;
- sanzione amministrativa nella misura ridotta;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Il saggio degli interessi legali in ragione d’anno
- dal 01/01/2017 al 31/12/2017 era pari allo 0,1%, come stabilito dal DM 07/12/2016;
- dal 01/01/2018 è stato portato allo 0,3% con D.M. 13/12/2017;
- dal 01/01/2019 è stato portato allo 0,8% con D.Mef 12/12/2018;
- dal 01/01/2020 è stato portato allo 0,05% con D.M. 12/12/2019;
- dal 01/01/2021 è stato portato allo 0,01% con D.M. 11/12/2020
Di seguito sono evidenziate le 4 tipologie di ravvedimento consentite per l’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’IMU: se il versamento è effettuato
- entro il 14° giorno dalla scadenza si applica la sanzione dello 0,10 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali;
- tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 1,50 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza si applica la sanzione del 1,67 % del tributo omesso oltre agli interessi legali;
- tra il 91° ed entro un anno si applica la sanzione del 3,75 % del tributo omesso oltre agli interessi legali.
Si ricorda che, in ragione della abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del decr.legislativo 18/12/1997 n.472, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi adesso è possibile effettuare versamenti per imposte:
- dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione)
- dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
Data di aggiornamento: 21.12.2020