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Comune di Trieste
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IMU - Annualità dal 2012 al 2019
Contenuto
È l’imposta municipale propria la cui istituzione è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale
25/02/21
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria.
ATTENZIONE:
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio ha abolito la IUC e con essa la TASI ed ha ridisciplinato l'IMU. L'imposta Municipale Propria (IMU) che i contribuenti sono tenuti a versare dall'anno 2020 è disciplinata ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020)
Non è dovuta TASI a decorrere dall'anno 2020.
I contribuenti nel 2020 dovranno versare al Comune l'IMU con alcune NOVITA' (si veda la pagina IMU 2020).
Con deliberazione consiliare n. 29 dd 9/07/2020 il Comune di Trieste ha adottato le nuove aliquote che dovranno essere utilizzate per il calcolo del tributo complessivamente dovuto per l'anno d'imposta 2020 e, con deliberazione consiliare n. 27 dd 25/06/2020, lo specifico Regolamento, per delineare la disciplina di gestione nei limiti dell'autonomia regolamentare consentita dalla norma.
Allegati
Quando si paga
L’I.M.U. complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Trieste si paga in due rate:
- la prima entro il 17 giugno 2019 in acconto pari al 50% dell’imposta annua dovuta applicando le aliquote e detrazioni (approvate con deliber. consiliare n. 32 dd. 29.07.2014 e rimaste invariate);
- la seconda entro il 17 dicembre 2019 a saldo calcolando l’imposta annua dovuta e sottraendo quanto versato in acconto.
Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno (qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.)
Il versamento dell’imposta è effettuato utilizzando il modello F24 o con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell’apposita pagina del sito web di Poste italiane
Versamento enti non commerciali
Il versamento dell’IMU degli ENC (enti non commerciali) deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due (di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta corrisposta per l’anno precedente) devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno di imposta e l’ultima, a conguaglio dell’imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo.
Come si calcola
Servizi online al cittadino
Servizi online al cittadino Per il calcolo dell'imposta dovuta sono disponibili calcolatori online.
Per accedere al servizio “Sportello on line” messo a disposizione dalla società Esatto, per la visura e la stampa modello F24 IMU, l’indirizzo è il seguente:
www.esattospa.it/sportello-on-line
È necessario disporre del codice fiscale e delle credenziali d'accesso (da richiedere con specifica procedura “Registrati” indicata nel sito www.esattospa.it).
Prima di effettuare il pagamento si invita a verificare la completezza dei dati relativi agli immobili per i quali è dovuta l'imposta.
Base imponibile
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuna dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato:
per i fabbricati iscritti al Catasto, la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 art.3 c.48, Legge 23/12/1996 n.662) per i seguenti coefficienti:
160 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A – da A/1 a A/11 (abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie), con esclusione della categoria catastale A/10.
Esempio: fabbricato A/1, rendita 1.550,00 euro, valore imponibile = (1.550,00 + 5%) x 160 = 260.400,00 euro. |
140 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B – da B/1 a B/8 (Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, ..) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari).
Esempio: fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro. |
80 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurativi) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici o studi privati)
Esempio: fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80 = 126.000,00 euro. |
65 | per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
Esempio: fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, valore imponibile = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro. |
55 | per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro. |
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo criteri cui al comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs 504/1992;
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell’area ad inizio lavori senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25% ai sensi dell’art.3 c.51 della L.23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari al 135.
Calcolo dell’imposta
Determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla stessa l’aliquota prevista per il tipo di immobile.
L’imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell’anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).
Per le abitazioni principali, per le tipologie assimilate all’abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una detrazione d’imposta ordinaria pari ad euro 200,00.
L’IMU si calcola come segue:
IMPOSTA DOVUTA | = | BASE IMPONIBILE (Rendita rivalutata X coefficiente o valore) | X | MESI DI POSSESSO / 12 | X | PERCENTUALE DI POSSESSO | X | ALIQUOTA / 1000 |
Se il possesso riguarda l’abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:
DETRAZIONE SPETTANTE =
detrazione euro 200,00 : numero contitolari che utilizzano l’abitazione X mesi di utilizzo :12
Decimali
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.
Esempio: se il totale da versare è pari ad euro 75,49 si arrotondano ad euro 75,00;
se il totale da versare è pari ad euro 75,50 si arrotondano ad euro 76,00.
Aliquote anno 2019 e precedenti
2019
SI APPLICANO LE ALIQUOTE DELIBERATE PER L’ANNO 2014 RIMASTE INVARIATE
Aliquote per determinare l’acconto per l’anno 2019 (da versare entro il 17/06/2019)
In acconto i contribuenti interessati sono soggetti al pagamento del 50% dell’imposta annua dovuta applicando le aliquote vigenti, approvate con deliberazione consiliare n. 32 dd. 29.07.2014.
Aliquote per determinare il saldo per l’anno 2019 (da versare entro il 17/12/2019)
A saldo i contribuenti interessati dovranno ricalcolare l’imposta annua complessivamente dovuta e sottrarre quanto già versato in acconto.
Le aliquote stabilite dal Comune con deliberazione consiliare n.32 dd.29.07.2014 sono le seguenti :
aliquota del 3,9 per mille (per A1-A8-A9):
- per l’abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le pertinenze dell’abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota del 4,0 per mille:
- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali;
aliquota del 5,3 per mille:
- per l’abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 escluse le pertinenze, concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del Dpr.445 del 28.12.2000, dal soggetto passivo a parenti maggiorenni entro il secondo grado, a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, vi risieda anagraficamente e non abbia alcuna percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su altri immobili destinati ad abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
aliquota del 6,5 per mille:
- per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all’articolo 2, comma 3, e articolo 5, commi 1, 2 e 3 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;
aliquota del 5,95 per mille:
- per gli immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell’immobile ed il soggetto che esercita l’attività commerciale o artigiana/impresa;
aliquota del 8,5 per mille:
- per le aree edificabili;
aliquota del 7,6 per mille:
- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell’immobile ed il soggetto che esercita l’attività d’impresa esclusa la categoria D5 (banche ed istituti di credito);
- applicabile per tre anni, per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE – recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 – e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione del presente regolamento. La dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente agevolazione è a cura dei contribuenti che ne fanno richiesta;
aliquota del 9,7 per mille:
- per gli immobili appartenenti alla categoria A10 (uffici e studi privati) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell’immobile ed il soggetto che svolge l’attività d’ufficio;
aliquota del 10,6 per mille (aliquota ordinaria):
- per tutti gli altri immobili
Dichiarazione
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla modifica (data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta). Per le variazioni dell’anno 2018 il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2019 per effetto delle modifiche introdotte dal "Decreto Crescita": tale proroga non si applica per gli Enti non commerciali
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
In data 30 ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato con decreto n. 23899, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 del 5 novembre 2012, il modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le relative istruzioni.
Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, ai fini dell’esclusione dal pagamento, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato, anche i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici vigenti. Con la dichiarazione essi attestano il possesso dei requisiti richiesti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Tra le categorie di immobili interessati vi sono:
- l’unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (la dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza);
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (esercito, marina, aeronautica), forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia. – le unità immobiliari concesse in comodato gratuito aventi i requisiti previsti dalla legge 208/2015;
- l’abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 concessa in comodato gratuito avente i requisiti previsti dalla deliberazione consiliare n.32 dd. 29.07.2014;
- gli immobili esenti
Si evidenziano di seguito, a titolo esemplificativo, altri casi di variazione che influiscono sul calcolo dell’imposta, per i quali il contribuente presenta apposita dichiarazione:
- per attestare il possesso dei requisiti per l’applicazione della riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado;
- per attestare il possesso dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota prevista per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di secondo grado;
- per comunicare il diritto all’applicazione delle riduzioni di imposta del 25% e dell’aliquota agevolata, ove ne ricorrano i presupposti, per gli immobili locati a canone concordato;
- per comunicare il diritto (e la cessazione del diritto) per l’agevolazione su fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati;
- per comunicare il diritto per l’agevolazione per fabbricati di interesse storico e artistico;
- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione prevista per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
- per gli immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite);
- per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non locata o data in comodato d’uso;
- per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art 1117, n. 2 del Codice Civile accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- per gli immobili oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione su aree demaniali;
- per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU;
- per gli atti relativi alle aree fabbricabili; per i terreni agricoli divenuti area edificabile; per l’area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
- per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati
Per gli immobili inclusi nelle procedure fallimentari il curatore deve presentare apposita dichiarazione e versare l’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro tre mesi dall’avvenuto trasferimento degli immobili
La dichiarazione IMU unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi deve essere presentata ad Esatto S.p.A. che ne rilascia apposita ricevuta.
La dichiarazione può essere spedita anche in busta chiusa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno ad Esatto S.p.A. piazza Sansovino, 2 riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” con l’indicazione dell’anno di riferimento.
La dichiarazione può essere inviata anche con posta certificata all’indirizzo maito:esattospa@legalmail.it">esattospa@legalmail.it
Dichiarazione IMU degli enti non commerciali
Gli Enti non commerciali devono presentare un’unica dichiarazione sia per l’IMU sia per TASI “IMU/TASI ENC” il cui modello, e relative istruzioni per la compilazione, è stato approvato con decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze.
La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art 91-bis (qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che si identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione.) Se gli immobili hanno un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale.
Nei casi in cui l’immobile non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali. Per l’esenzione parziale contano la superficie e/o il numero di soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l’uso avviene per una parte dell’anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l’immobile è adibito a attività commerciali (art. 5 DM 19/11/2012 n 200).
La dichiarazione IMU/TASI ENC per gli enti non commerciali va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, a pena di decadenza.
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (versione 1/2015) utilizzabili a partire dal 3 giugno 2015.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente guida, si invitano i contribuenti ad assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo dalle Istruzioni ministeriali per la compilazione della Dichiarazione IMU e IMU/TASI ENC
I modelli di dichiarazione possono anche essere ritirati presso la società Esatto S.p.A. oppure scaricati dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o dal sottostante link.