Dichiarazione
Tipologia: IMU 2020 /
Area tematica: Tributi
Dichiarazione
La dichiarazione IMU deve essere presentata di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo alla modifica con riferimento alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sussistono modifiche sostanziali, sono confermate le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI.
In attesa dell'approvazione di nuovi modelli, si possono utilizzare i modelli approvati con Decreto del MEF dd 30/10/2012 (nelle cui istruzioni sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione).
La dichiarazione deve essere indirizzata o consegnata alla società ESATTO SPA.
La dichiarazione va presentata nei seguenti casi:
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- per le abitazioni concesse in comodato;
- per l’immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce: il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme);
- per gli immobili esenti;
- per i contratti di leasing e concessione demaniale;
- per gli immobili inagibili-inabitabili quando vengano meno le condizioni per la riduzione;
- per le aree fabbricabili
La dichiarazione va presentata in tutti i casi in cui siano applicabili agevolazioni, riduzioni d'imposta o esclusioni/esenzioni.
Dichiarazioni enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Nelle more dell'approvazione del nuovo modello, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (versione 1/2019) relative al modulo di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione utilizzabili a partire dal 15 luglio 2019.